Accesso civico (Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico” )
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Scuola ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.
Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico”
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. Il diritto di accesso civico è disciplinato:
- dal Capo I-bis (artt. 5, 5-bis, 5-ter) del d.lgs. n. 33/2013
- dal "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per le Istituzioni scolastiche del Lazio 2018-2020" dell'USR per il Lazio
- dalle Linee Guida emanate dall'ANAC in data 28/12/2016
- dalla Circ. n.2 del 01/09/17 del Dip. Funzione Pubblica.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
– Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico
– Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta (Art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013) : DSGA
REGOLAMENTO-Accesso documentale e civico
Informativa Accesso civico.pdf
Mod_1_Accesso_civico_semplice.pdf
Mod_2_Accesso_civico_generalizzato.pdf
Mod_3_Accesso_civico semplice_potere sostitutivo
Mod_3_Accesso_civico generalizzato_potere sostitutivo
La richiesta può essere presentata usando i moduli allegati e inoltrata a scelta
- tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: frps010009@istruzione.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della Scuola: frps010009@pec.istruzione.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Viale Europa 36, 03100 FROSINONE (FR – Italy)
- con consegna diretta alla Segreteria dell’Istituto
Per ulteriori informazioni: Tel. +39 0775 837087
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Ai sensi del punto 9 della Delibera ANAC n.1309 del 28/12/16, si pubblica il "Registro degli accessi":
Registro delle domande di accesso presentate: Registro delle domande di accesso