DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 Obbligo green pass per l'accesso alle istituzioni scolastiche

         DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-ter sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  -  1.  Le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9-ter  si  applicano  anche   al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali
che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica
Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al
primo periodo. 
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e
al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini,
agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali
di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2
non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e
i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione
possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
Art. 9-ter.2 (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso nelle strutture della formazione  superiore).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.