DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Art. 1
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,
al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e
al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini,
agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali
di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 3. La misura di cui al comma 2
non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. 4. I dirigenti scolastici e
i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture
sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione
possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.
Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di
alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.